|
Condizioni generali |
Condizioni generali di incarico per traduzioni
2. La fatturazione minima è pari a una cartella,
a meno che con il cliente non vengano presi
diversi accordi.
4. Si richiede la possibilità di prendere
preventivamente visione del testo da tradurre
per valutarne la difficoltà e la consistenza. 6. Il compenso per la prestazione viene pagato dopo il ricevimento della ricevuta fiscale/fattura e non oltre i termini pattuiti e indicati nella lettera di incarico o nella conferma scritta. Scaduti tali termini è facoltà del traduttore ricorrere a ogni tipo di mezzo legale per il recupero delle somme spettanti. È inoltre facoltà del traduttore quella di applicare gli interessi di mora ex art. 5.1 del D.L. 9.10.2002, n. 231. 7. In caso di incarichi conferiti e poi revocati è dovuto al traduttore il pagamento della traduzione già eseguita. Il traduttore si riserva inoltre la facoltà di applicare una penale pari al 10% dell'intero incarico per eventuali danni derivanti dal fatto di aver rinunciato ad altri lavori per poter far fronte a quello annullato.
|